Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ago 2014
Al capitolo 96 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1: «1. Le sottovoci da 9619 00 71 a 9619 00 89 comprendono articoli di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa. Tali sottovoci comprendono inoltre oggetti compositi costituiti da: a) uno strato interno (ad esempio, di stoffe non tessute) destinato ad assorbire il liquido in modo da evitare il contatto con la pelle, prevenendo di conseguenza le irritazioni; b) un nucleo assorbente che raccoglie e trattiene il liquido fino al momento in cui è possibile rimuovere il prodotto; c) uno strato esterno (ad esempio, di materie plastiche) inteso a impedire la fuoriuscita del liquido dal nucleo assorbente.»
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