Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 4 ago 2014
Misure transitorie I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2015 in conformità della normativa applicabile prima del 25 agosto 2014 possono continuare ad essere immessi sul mercato ed essere impiegati fino ad esaurimento delle scorte.
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