Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 4 ago 2014
Misure transitorie
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui all' prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2015 in conformità delle norme applicabili prima del 25 agosto 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali da compagnia, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 25 agosto 2016.
Storico versioni
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