Art. 20 · Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame

Art. 20

Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame

In vigore dal 4 ago 2014
Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame La Commissione prepara un progetto di decisione di non approvazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nei seguenti casi: (a) quando l'Agenzia informa la Commissione di tutti i ritiri tempestivi dei partecipanti ai sensi dell', paragrafo 3, del presente regolamento; (b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta ai sensi dell', paragrafo 4 o paragrafo 5; (c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme ai sensi dell', paragrafo 5, della stessa, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente di cui all'allegato II del presente regolamento. Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.
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