Art. 19
Informazioni sulle sostanze che non beneficiano più di sostegno nell'ambito del programma di riesame
In vigore dal 4 ago 2014
Informazioni sulle sostanze che non beneficiano più di sostegno nell'ambito del programma di riesame
Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica entro il termine di cui all', paragrafo 5, o se una notifica di cui a tale articolo è pervenuta ed è stata successivamente respinta dall'Agenzia ai sensi dell', paragrafo 4 o paragrafo 5, l'Agenzia ne informa gli Stati membri attraverso il registro e pubblica tale informazione per via elettronica.
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