Art. 18 · Inclusione nel programma di riesame

Art. 18

Inclusione nel programma di riesame

In vigore dal 4 ago 2014
Inclusione nel programma di riesame Se una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata ai sensi dell', paragrafo 6, o se l'Agenzia informa la Commissione della conformità a norma dell', paragrafo 7, lettera b), la Commissione include la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nell'ambito del programma di riesame.
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