Art. 16 · Dichiarazione di interesse a notificare

Art. 16

Dichiarazione di interesse a notificare

In vigore dal 4 ago 2014
Dichiarazione di interesse a notificare 1.   Chiunque abbia interesse a notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può presentare, tramite il registro, una dichiarazione di interesse a notificare un principio che soddisfa le condizioni previste per essere integrato nel programma di riesame di cui all', a uno dei beneficiari seguenti: (a) alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all', lettera a); (b) all'Agenzia al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all', lettera b); (c) alla Commissione, al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all', lettera c). 2.   La dichiarazione indica la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto. Nei casi di cui all', lettera a), la dichiarazione contiene una giustificazione dettagliata che dimostri che tutte le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte. 3.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all', lettera a) o lettera c), e la Commissione ritiene, previa consultazione degli Stati membri, che il paragrafo 6 non è applicabile, e, se del caso, che le condizioni di notifica di cui alla lettera a) dello stesso articolo sono soddisfatte, ne informa l'Agenzia. 4.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all', lettera b), o qualora la Commissione abbia informato l'Agenzia a norma del paragrafo 3, l'Agenzia rende pubblica tale informazione tramite i mezzi elettronici, menzionando la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Ai fini del presente regolamento, una pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è considerata come una pubblicazione effettuata ai sensi del presente paragrafo. 5.   Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, qualsiasi persona avente un interesse a notificare la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può farlo a norma dell'. 6.   Nei casi di cui all', lettere a) e c), una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata da parte di un partecipante, e non può essere oggetto di una notifica aggiuntiva se si configurano le condizioni seguenti: (a) il principio attivo in questione è già incluso nel programma di riesame; (b) uno dei fascicoli presentati allo Stato membro incaricato della valutazione per il principio attivo in questione contiene già tutti i dati necessari per la valutazione del tipo di prodotto; (c) il partecipante che ha presentato tale fascicolo segnala un interesse a sostenere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto.
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