Art. 11
Ritiro di partecipanti
In vigore dal 4 ago 2014
Ritiro di partecipanti
1. Si considera che un partecipante abbia ritirato il proprio sostegno ad una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nel programma di riesame nei seguenti casi:
(a)
se ha informato l'Agenzia o l'autorità di valutazione competente, attraverso il registro, della sua intenzione di ritirarsi;
(b)
se non ha presentato una domanda entro il termine di cui all', paragrafo 2;
(c)
se la sua domanda è stata respinta ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 4;
(d)
se ha omesso di fornire le informazioni complementari entro i termini previsti dall', paragrafo 5;
(e)
se ha comunque omesso di pagare le tariffe spettanti all'autorità di valutazione competente o all'Agenzia.
2. Si considera che un ritiro sia avvenuto entro i termini adeguati se non interviene dopo la data in cui l'autorità di valutazione competente trasmette la relazione dell'autorità competente al richiedente a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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