Art. 10
Adesione o sostituzione di partecipanti stabilita di comune accordo
In vigore dal 4 ago 2014
Adesione o sostituzione di partecipanti stabilita di comune accordo
1. Il ruolo di partecipante può essere ripreso o condiviso di comune accordo tra un partecipante esistente e un potenziale partecipante, a condizione che il potenziale partecipante abbia il diritto di fare riferimento a tutti i dati comunicati o menzionati dal partecipante esistente.
2. Una notifica ai fini del presente articolo viene presentata all'Agenzia congiuntamente dal partecipante potenziale e dal partecipante esistente mediante il registro per i biocidi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito, «il registro»). Tale notifica comprende tutte le lettere di accesso pertinenti.
3. Al ricevimento di una notifica conformemente al paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.
4. Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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