Art. 3
Piano di selezione
In vigore dal 1 ago 2014
Piano di selezione
Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:
a)
essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti;
b)
spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
c)
fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali;
d)
indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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