Art. 3
In vigore dal 30 lug 2014
All' del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” della RPC, istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2/2012, quale modificato dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 (*2) della Commissione, sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 10 , ex 7318 14 10 , ex 7318 15 30 , ex 7318 15 51 , ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 51, 7318 14 10 81, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 e 7318 15 70 81), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:
Società
Codice addizionale TARIC
Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine
B355
Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine
B356
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 830/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 226 del 31.7.2014, pag. 16).»
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