Art. 1
In vigore dal 30 lug 2014
All' del regolamento (CE) n. 1890/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10 , ex 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 , originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.
Gli elementi di fissaggio bimetallici, così definiti: viti autoperforanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e di punta e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'autoperforazione del foro di guida e l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro nonché le viti autofilettanti bimetalliche, dotate di stelo e testa di acciaio inossidabile e primi filetti di acciaio al carbonio saldati insieme, così da consentire l'inserimento della filettatura nell'acciaio duro, entrambe attualmente classificate al codice NC ex 7318 14 10 , non sono oggetto del dazio antidumping definitivo.»
Storico versioni
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