Art. 4 · Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai beneficiari

Art. 4

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai beneficiari

In vigore dal 30 lug 2014
Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai beneficiari Lo Stato membro informa i beneficiari che, accettando un finanziamento, accettano anche di essere inclusi nell'elenco delle azioni pubblicato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.
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