Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2014
1.   In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Cambogia è autorizzata ad utilizzare parti di biciclette della voce 8714 del SA originarie della Malaysia conformemente alle norme di origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, nell'ambito del cumulo dell'origine, per la produzione di biciclette della voce 8712 del SA. 2.   Le prove dell'origine per tali parti sono redatte secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.
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