Art. 8 · Interoperabilità

Art. 8

Interoperabilità

In vigore dal 28 lug 2014
Interoperabilità 1.   Il sistema è interoperabile con i sistemi di scambio elettronico dei dati con i beneficiari di cui all'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. All'occorrenza, il sistema facilita la verifica della veridicità e della completezza dei dati forniti dai beneficiari prima che tali dati siano memorizzati in modo sicuro. 2.   Il sistema è interoperabile con altri sistemi pertinenti informatizzati del quadro nazionale di interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 3.   Il sistema è interoperabile a livello tecnico e semantico. Le specifiche sono compatibili con formati standard di scambio dei dati e garantiscono che tali formati possano essere riconosciuti e scambiati anche tra sistemi eterogenei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:821:oj#art-8