Art. 7
Protezione e conservazione dei dati, dei documenti e loro integrità
In vigore dal 28 lug 2014
Protezione e conservazione dei dati, dei documenti e loro integrità
1. L'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene soppresso quando non è più necessario.
2. Il sistema tiene traccia di tutte le attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e documenti.
3. Il sistema non consente di modificare il contenuto dei documenti recanti una firma elettronica. Una validazione temporale non modificabile, atta a certificare il deposito del documento recante una firma elettronica, viene generata e allegata al documento. La cancellazione di tali documenti viene registrata conformemente al paragrafo 2.
4. Vengono effettuati regolari backup dei dati memorizzati. Il backup contenente una copia dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di emergenza.
5. L'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua integrità. Tale protezione comprende la protezione fisica contro temperature e livelli di umidità non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus informatici, hacker e altre forme di accesso non autorizzato.
6. Il sistema prevede la migrazione dei dati, del formato e dell'ambiente informatico ad intervalli regolari, in modo da garantire la leggibilità e l'accessibilità dei dati e dei documenti fino alla fine del periodo pertinente di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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