Art. 11 · Sicurezza dello scambio di informazioni

Art. 11

Sicurezza dello scambio di informazioni

In vigore dal 28 lug 2014
Sicurezza dello scambio di informazioni Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei documenti e alla protezione dei sistemi informativi e dei dati personali. Tali misure sono conformi alle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale. Le misure di sicurezza di cui al primo comma proteggono le reti e i mezzi di trasmissione in cui il sistema interagisce con altri moduli e sistemi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:821:oj#art-11