Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 lug 2014
1.   I costi supplementari di cui all' sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività: a) pesca, b) allevamento, c) trasformazione, d) commercializzazione. 2.   Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi supplementari sono calcolati per voci di spesa, quali figurano nei piani di compensazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 per ciascun prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili alla compensazione. 3.   I costi supplementari sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato. 4.   In deroga al paragrafo 3, per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi supplementari sono calcolati rispetto ai costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione. 5.   Il calcolo dei costi supplementari tiene conto di ogni intervento pubblico, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.
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