Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2014
Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi supplementari sostenuti nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato.
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