Art. 9 · Procedura di selezione e concessione

Art. 9

Procedura di selezione e concessione

In vigore dal 25 lug 2014
Procedura di selezione e concessione 1.   Gli inviti a presentare proposte di cui all', paragrafo 1, sono pubblicati in modo da garantire una concorrenza aperta e una pubblicità adeguata presso i potenziali beneficiari. Ogni modifica sostanziale degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità. Gli inviti a presentare proposte di cui all', paragrafi 1 e 2, precisano almeno quanto segue: a) gli obiettivi; b) i criteri di selezione e di concessione; c) le modalità del finanziamento dell'Unione e dell'eventuale finanziamento nazionale, compresa, se del caso, la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento più elevato a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014; d) le modalità e il termine finale per la presentazione delle proposte; e) le norme di ammissibilità delle spese; f) la durata del progetto; g) le informazioni finanziarie e di altro tipo da conservare e comunicare. 2.   Prima di adottare la decisione di finanziamento, l'autorità responsabile si assicura che i beneficiari del progetto siano in grado di rispettare i criteri di selezione e concessione. 3.   L'autorità responsabile stabilisce le procedure per il ricevimento delle proposte. Essa provvede affinché le proposte siano sottoposte ad analisi formale, tecnica e finanziaria e a valutazione qualitativa in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte, in modo trasparente e non discriminatorio. L'autorità responsabile registra per iscritto i motivi del rifiuto delle altre proposte. 4.   La decisione di finanziamento indica almeno l'identità del beneficiario, le caratteristiche essenziali e gli obiettivi operativi del progetto, l'importo massimo del contributo dell'Unione e la percentuale massima di cofinanziamento del totale dei costi ammissibili. 5.   L'autorità responsabile informa per iscritto tutti i richiedenti della sua decisione. Essa comunica ai candidati respinti i motivi del rifiuto in riferimento ai criteri di selezione e concessione.
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