Art. 5 · Autorità delegata

Art. 5

Autorità delegata

In vigore dal 25 lug 2014
Autorità delegata 1.   L'autorità responsabile può delegare alcuni o tutti i suoi compiti ad un'autorità delegata conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 514/2014. La delega di compiti risponde ai principi di sana gestione finanziaria e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità del finanziamento dell'Unione. I compiti delegati non devono generare conflitti d'interessi. 2.   La portata dei compiti delegati dall'autorità responsabile all'autorità delegata e le procedure dettagliate per la loro esecuzione sono fissate in un documento firmato dall'autorità responsabile e dall'autorità delegata. L'atto di delega precisa almeno quanto segue: a) il regolamento specifico pertinente; b) il o i compiti delegati all'autorità delegata; c) l'obbligo per l'autorità delegata di verificare che i beneficiari rispettino le norme dell'Unione e nazionali; d) l'obbligo per l'autorità delegata di predisporre e mantenere una struttura organizzativa e un sistema di gestione e di controllo adeguati allo svolgimento dei compiti; e) le informazioni e i documenti giustificativi che l'autorità delegata deve presentare all'autorità responsabile e il relativo termine di presentazione; f) il meccanismo dell'autorità responsabile per la vigilanza dell'autorità delegata. 3.   A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014, la comunicazione con la Commissione non può essere delegata. L'autorità delegata comunica con la Commissione tramite l'autorità responsabile. 4.   Se l'autorità delegata non è un'amministrazione pubblica né un organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro che svolge funzioni di servizio pubblico, l'autorità responsabile non può delegarle poteri esecutivi assortiti da un ampio margine di discrezionalità che implichi scelte politiche. 5.   L'autorità responsabile mantiene la responsabilità dei compiti che ha delegato. L'autorità responsabile riesamina regolarmente i compiti delegati per accertarsi che l'operato sia soddisfacente e rispetti il diritto dell'Unione e nazionale. 6.   Per quanto riguarda i compiti delegati, il presente regolamento si applica per analogia all'autorità delegata.
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