Art. 1
In vigore dal 24 lug 2014
In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2014, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva non si applicano agli agricoltori della regione Marche che hanno presentato una domanda unica relativa ad almeno una parcella agricola ubicata nei comuni di Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle o Osimo al più tardi entro il 9 giugno 2014. Le domande presentate dopo il 9 giugno 2014 non sono ritenute ammissibili.
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