Art. 7 · Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

Art. 7

Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

In vigore dal 24 lug 2014
Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014 1.   La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione (8) e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014. 2.   Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014. 4.   Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014. 5.   Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano: a) gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, quando tali persone lavorano direttamente in SFC2014; b) le misure di sicurezza informatica per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014 attraverso un'interfaccia tecnica di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti relativi alla sicurezza informatica, a seconda dei casi: a) sicurezza fisica; b) supporti di dati e controllo degli accessi; c) controllo della conservazione; d) accesso e controllo delle password; e) monitoraggio; f) interconnessione a SFC2014; g) infrastrutture di comunicazione; h) risorse umane; i) gestione degli incidenti. 6.   Le politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati. 7.   I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. 8.   Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui al paragrafo 1. 9.   Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:802:oj#art-7