Art. 3
Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati
In vigore dal 24 lug 2014
Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati
1. SFC2014 contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità dell' del presente regolamento, che sono conformi al regolamento (UE) n. 514/2014 e ai regolamenti specifici di cui all', lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.
2. Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non sono sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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