Art. 1 · Assegnazione di un importo aggiuntivo per le persone reinsediate

Art. 1

Assegnazione di un importo aggiuntivo per le persone reinsediate

In vigore dal 24 lug 2014
Assegnazione di un importo aggiuntivo per le persone reinsediate 1.   Per ricevere gli importi aggiuntivi per le persone reinsediate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 516/2014, ogni Stato membro deve fornire alla Commissione una stima del numero di persone che prevede di reinsediare in ciascuno dei seguenti periodi: a) anni 2014 e 2015; b) anni 2016 e 2017; c) anni 2018, 2019 e 2020. 2.   Le stime comprendono il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Esse sono presentate tramite il sistema elettronico di scambio di dati stabilito all' del regolamento di esecuzione n. 802/2014, come segue: a) la stima relativa agli anni 2014 e 2015 è compresa nel programma nazionale dello Stato membro presentato in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014; b) la stima relativa agli anni 2016 e 2017 è presentata entro il 15 settembre 2015; c) la stima relativa agli anni 2018-2020 è presentata entro il 15 settembre 2017. 3.   La Commissione esamina le stime e, quanto prima possibile, stabilisce gli importi aggiuntivi da assegnare a ciascuno Stato membro, come previsto all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 516/2014.
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