Art. 2
Modello per la rendicontazione del sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale
In vigore dal 24 lug 2014
Modello per la rendicontazione del sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale
1. Quando il sostegno operativo è finanziato nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro interessato ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.
Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, lo Stato membro fornisce le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Quando il sostegno operativo per il regime di transito speciale è finanziato nell'ambito del programma nazionale della Lituania, quest'ultima ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.
Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, la Lituania fornisce le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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