Art. 7 · Richiesta di consultazioni

Art. 7

Richiesta di consultazioni

In vigore dal 23 lug 2014
Richiesta di consultazioni 1.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente in conformità di un accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato. Se uno Stato membro è stato informato di una richiesta di consultazioni o ha ricevuto una richiesta di consultazioni, esso ne informa immediatamente la Commissione. 2.   I rappresentanti dello Stato membro interessato e della Commissione fanno parte della delegazione dell’Unione che partecipa alle consultazioni. 3.   Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni che possono essere pertinenti al caso. 4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali richieste di consultazioni.
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