Art. 6 · Cooperazione e consultazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato

Art. 6

Cooperazione e consultazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato

In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione e consultazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato 1.   In virtù del principio di leale cooperazione, di cui all’, paragrafo 3, TUE, la Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dell’Unione e dello Stato membro interessato. 2.   La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano su come gestire le controversie a norma del presente regolamento, tenendo presente le scadenze fissate nel presente regolamento e nell’accordo in questione, e mettono in comune le informazioni eventualmente necessarie alla conduzione delle controversie.
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