Art. 4 · Trattamento messo in atto dall’Unione

Art. 4

Trattamento messo in atto dall’Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Trattamento messo in atto dall’Unione 1.   L’Unione agisce in qualità di parte convenuta quando la controversia riguarda un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell’Unione. 2.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente o una notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
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