Art. 21 · Pagamento da parte di uno Stato membro

Art. 21

Pagamento da parte di uno Stato membro

In vigore dal 23 lug 2014
Pagamento da parte di uno Stato membro Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell’Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di costi dell’arbitrato, compresi quelli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell’articolo 218 TFUE che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato.
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