Art. 21
Pagamento da parte di uno Stato membro
In vigore dal 23 lug 2014
Pagamento da parte di uno Stato membro
Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell’Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di costi dell’arbitrato, compresi quelli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell’articolo 218 TFUE che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato.
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