Art. 20 · Versamento di anticipi sui costi dell’arbitrato

Art. 20

Versamento di anticipi sui costi dell’arbitrato

In vigore dal 23 lug 2014
Versamento di anticipi sui costi dell’arbitrato 1.   La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare in anticipo contributi finanziari al bilancio dell’Unione per coprire i costi, previsti o sostenuti, dell’arbitrato. Tale decisione relativa ai contributi finanziari è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all’. 2.   Se i costi dell’arbitrato sono attribuiti dal tribunale arbitrale a favore dell’Unione e lo Stato membro interessato ha versato anticipi periodici su tali costi, la Commissione dispone che le somme versate siano trasferite allo Stato membro, maggiorate dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.
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