Art. 5 · Capacità di monitoraggio esistenti

Art. 5

Capacità di monitoraggio esistenti

In vigore dal 23 lug 2014
Capacità di monitoraggio esistenti 1.   Al fine di definire i requisiti per la messa a disposizione di assistenza operativa da parte dell’Agenzia e migliorarne l’efficacia, ad esempio sotto forma di navi antinquinamento supplementari alle capacità degli Stati membri, l’Agenzia tiene un elenco dei meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell’Unione. 2.   L’Agenzia compila tale elenco sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nella gestione di tale elenco, l’Agenzia mira a ottenere informazioni concernenti i meccanismi antinquinamento e le relative capacità di intervento da parte di paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione. 3.   Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia tiene conto di tale elenco e di altre informazioni appropriate relative agli obiettivi di intervento contro l’inquinamento di cui all’ del regolamento (CE) n. 1406/2002, come quelle contenute nelle valutazioni di impatto e negli studi scientifici sugli effetti delle sostanze chimiche utilizzate come disperdenti, prima di decidere in merito alle attività antinquinamento dell’Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali. In tale contesto, l’Agenzia presta particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili, senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.
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