Art. 4 · Finanziamento dell’Unione

Art. 4

Finanziamento dell’Unione

In vigore dal 23 lug 2014
Finanziamento dell’Unione 1.   Entro i limiti del quadro finanziario pluriennale, l’Agenzia riceve gli stanziamenti necessari per assolvere, in maniera efficace ed efficiente sul piano dei costi, alle sue responsabilità in materia di intervento contro l’inquinamento marino provocato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e di idrocarburi. 2.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione dei compiti di cui all’, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR espressi a prezzi correnti. 3.   Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. A tale riguardo verrà garantito il necessario finanziamento per l’assistenza operativa agli Stati membri ai sensi dell’, lettera a).
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