Art. 3 · Ambito d’applicazione

Art. 3

Ambito d’applicazione

In vigore dal 23 lug 2014
Ambito d’applicazione Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’ è assegnato all’Agenzia allo scopo di finanziare le azioni nel settore degli interventi contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas di cui al piano dettagliato stabilito a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare le iniziative relative a: a) assistenza operativa e sostegno tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento antinquinamento, di immagini satellitari e attrezzature, azioni di intervento antinquinamento, su richiesta degli Stati colpiti, conformemente all’, paragrafo 3, lettera d), e all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1406/2002, in caso di inquinamento marino accidentale o deliberato causato dalle navi o da impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas; b) la cooperazione, il coordinamento e la messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo unionale di protezione civile, dell’IMO e delle relative organizzazioni regionali; c) informazioni, in particolare la raccolta, l’analisi e la diffusione delle migliori prassi, competenze, tecniche e innovazioni in materia di intervento contro l’inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di idrocarburi e di gas.
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