Art. 44
Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
b)
garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;
c)
garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
d)
l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
e)
qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
f)
la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.
Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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