Art. 32 · Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate

Art. 32

Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate

In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate 1.   Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché: a) il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I; b) il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma; c) i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione; d) l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione; e) l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma; f) la firma elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata; g) l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa; h) i requisiti di cui all’ fossero soddisfatti al momento della firma; 2.   Il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica qualificata fornisce alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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