Art. 18 · Assistenza reciproca

Art. 18

Assistenza reciproca

In vigore dal 23 lug 2014
Assistenza reciproca 1.   Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi. Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di vigilanza, quali richieste di svolgere ispezioni in connessione con le relazioni di valutazione della conformità di cui agli . 2.   L’organismo di vigilanza cui è presentata una richiesta di assistenza può rifiutare tale richiesta per uno dei seguenti motivi: a) l’organismo di vigilanza non è competente a fornire l’assistenza richiesta; b) l’assistenza richiesta non è proporzionata alle attività di vigilanza dell’organismo di vigilanza svolte a norma dell’; c) fornire l’assistenza richiesta sarebbe incompatibile con il presente regolamento. 3.   Ove appropriato, gli Stati membri possono autorizzare i rispettivi organismi di vigilanza a svolgere indagini congiunte con la partecipazione di membri del personale di organismi di vigilanza di altri Stati membri. Le disposizioni e le procedure per tali indagini congiunte sono convenute e stabilite dagli Stati membri interessati conformemente al rispettivo diritto nazionale.
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