Art. 9 · Internalizzatori di regolamento

Art. 9

Internalizzatori di regolamento

In vigore dal 23 lug 2014
Internalizzatori di regolamento 1.   Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli. Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento. 2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per segnalare e trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:909:oj#art-9