Art. 8
Controllo del rispetto della normativa
In vigore dal 23 lug 2014
Controllo del rispetto della normativa
1. L’autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l’autorità rilevante responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione, delle imprese di investimento e delle CCP garantiscono l’applicazione degli da parte dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllano l’applicazione delle penali imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l’ESMA in relazione alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la possibilità per le parti di ottenere l’applicazione delle disposizioni di tale contratto.
Storico versioni
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