Art. 71 · Modifiche della direttiva 2014/65/UE

Art. 71

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

In vigore dal 23 lug 2014
Modifiche della direttiva 2014/65/UE La direttiva 2014/65/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’ del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).»;" 2) all’, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente: «64)   “depositario centrale di titoli” o “CSD”: un depositario centrale di titoli quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»; 3) all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di gestione accentrata”) di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»
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