Art. 64
Applicazione efficace delle sanzioni
In vigore dal 23 lug 2014
Applicazione efficace delle sanzioni
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
d)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
f)
precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.
Storico versioni
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