Art. 63
Sanzioni per violazioni
In vigore dal 23 lug 2014
Sanzioni per violazioni
1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
a)
prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli ;
b)
ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’, paragrafo 1;
d)
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;
e)
mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;
f)
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;
g)
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;
h)
mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’;
i)
rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;
j)
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’, paragrafo 3;
k)
mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’, paragrafo 4.
2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:
a)
una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’;
b)
un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
c)
la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli o 54, in conformità degli o 57;
d)
l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;
e)
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
f)
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;
g)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.
3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:909:oj#art-63