Art. 62 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 62

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 23 lug 2014
Pubblicazione delle decisioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito Internet ufficiale ogni decisione che impone una sanzione o altra misura amministrativa per la violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione. Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura. Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti: a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere; b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali; c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore. Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere. Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse. 2.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito Internet ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
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