Art. 61
Sanzioni e altre misure amministrative
In vigore dal 23 lug 2014
Sanzioni e altre misure amministrative
1. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e altre misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all’, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo affinché le loro autorità competenti possano imporre tali sanzioni e altre misure amministrative, e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e altre misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.
Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.
2. Le autorità competenti possono applicare sanzioni e altre misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dal presente regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sia ritenuta responsabile di una violazione.
3. Nell’esercizio del loro potere di imporre sanzioni nelle circostanze definite all’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le altre misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell’.
4. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l’ESMA ai fini del presente regolamento.
5. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.
6. Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure imposte in conformità del paragrafo 1. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.
7. Se l’autorità competente ha divulgato al pubblico una sanzione amministrativa o una misura amministrativa ovvero una sanzione penale, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA.
8. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
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