Art. 6
Misure per prevenire i mancati regolamenti
In vigore dal 23 lug 2014
Misure per prevenire i mancati regolamenti
1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, alla data di esecuzione delle operazioni.
2. Nonostante il requisito stabilito al paragrafo 1, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell’ della direttiva 2014/65/UE adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti.
Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.
3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento con un’esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD adotta, tramite adeguati meccanismi che incoraggino l’effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell’ambito della data prevista per il regolamento.
4. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.
5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure che le imprese di investimento devono adottare in conformità del paragrafo 2, primo comma, i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3 e i dettagli delle misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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