Art. 59
Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
1. Un ente creditizio designato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell’allegato che sono contemplati dall’autorizzazione.
2. Un ente creditizio designato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.
3. Un ente creditizio designato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
a)
si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;
b)
individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;
c)
copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;
d)
se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;
e)
stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;
f)
stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
g)
analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
h)
fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;
i)
prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.
4. Un ente creditizio designato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
a)
si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
b)
misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
c)
dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;
d)
attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;
e)
ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;
f)
determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
g)
analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;
h)
ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;
i)
dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;
j)
riferisce regolarmente alle autorità di cui all’, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.
5. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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