Art. 58 · Registro dei CSD

Art. 58

Registro dei CSD

In vigore dal 23 lug 2014
Registro dei CSD 1.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli sono comunicate all’ESMA. 2.   L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’, paragrafo 3, le seguenti informazioni: a) la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli ; b) la denominazione di ciascun ente creditizio designato; c) l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’ è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD. 3.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA quali entità forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale entro il 16 dicembre 2014.
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