Art. 57
Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 23 lug 2014
Revoca dell’autorizzazione
1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’ in qualsiasi dei seguenti casi:
a)
qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;
b)
qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
c)
qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;
d)
qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all’, paragrafo 4, circa la necessità di revocare l’autorizzazione.
3. L’ESMA, ogni autorità rilevante di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all’, paragrafo 1, o, rispettivamente, le autorità di cui all’, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD di verificare se il CSD e, se del caso, l’ente creditizio designato continuino a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.
4. L’autorità competente può limitare la revoca a un particolare servizio, attività o strumento finanziario.
5. Un CSD e l’ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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