Art. 54 · Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

Art. 54

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

In vigore dal 23 lug 2014
Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione 1.   I CSD non prestano in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato, salvo che non abbiano ottenuto un’autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità con il presente articolo. 2.   Un CSD che intende regolare in tutto o in parte la gamba contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all’, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 deve essere autorizzato a: a) offrire tali servizi in proprio alle condizioni specificate nel presente articolo; o b) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all’ della direttiva 2013/36/UE. 3.   Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’ della direttiva 2013/36/UE; b) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’; c) l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività; d) il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD; e) il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; f) il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori. In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto; 4.   Se un CSD intende designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un’entità giuridica separata che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio conformemente all’ della direttiva 2013/36/UE; b) l’entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali stabiliti all’, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza stabiliti all’; c) l’entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato; d) l’autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività; e) l’entità giuridica separata è soggetta a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che riflette i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD; f) l’entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nell’ambito dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e g) l’entità giuridica separata ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi accessori di tipo bancario a partire da un’entità giuridica separata. 5.   Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all’uno per cento del valore totale di tutte le operazioni su titoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all’anno. L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi. 6.   L’autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del presente articolo, paragrafo 2, lettera a), ove consideri che l’esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all’, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento. 7.   I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera b), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione. 8.   L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera e). L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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