Art. 47
Requisiti patrimoniali
In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti patrimoniali
1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:
a)
garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;
b)
assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.
2. I CSD si dotano di un piano per:
a)
raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti al paragrafo 1;
b)
assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado di raccogliere nuovo capitale.
Tale piano è approvato dall’organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell’organo di amministrazione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano è fornito all’autorità competente. L’autorità competente può chiedere ai CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano dei CSD sia insufficiente.
3. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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